STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI S. CROCE IN TIVOLI
Il
“Consiglio Pastorale Parrocchiale” (CPP) è un organismo ecclesiale per la
promozione della comunione e della partecipazione alla vita e all’attività
pastorale della Parrocchia. Esso è presieduto dal Parroco e ha funzione
consultiva.
Art.
2
E’
compito del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
a)
studiare il Piano pastorale della Diocesi;
b)
esaminare la situazione della Parrocchia in relazione al Piano medesimo;
c)
predisporre e verificare le linee pastorali e i progetti della Comunità
parrocchiale;
d)
animare e coordinare le attività e le iniziative pastorali, fatte salve
le prerogative del “Consiglio parrocchiale per gli affari economici” (CPAE)
e l’autonomia interna delle aggregazioni ecclesiali.
Art.
3
Il
Consiglio pastorale è composto dal Parroco, dai Vicari parrocchiali, da un
rappresentante per ogni Comunità religiosa presente nel territorio
parrocchiale, e da fedeli laici e religiosi.
Possono
essere membri del Consiglio pastorale quei fedeli maggiorenni, battezzati e
cresimati, che siano canonicamente domiciliati nella Parrocchia o stabilmente
operanti in essa.
Art.
4
I
membri non di diritto del Consiglio, in numero compreso tra i 12 e i 20, sono
per metà eletti dai fedeli della Comunità parrocchiale e per metà nominati
dal Parroco tra i consacrati e i membri delle aggregazioni laicali operanti in
Parrocchia.
Il
numero dei Consiglieri da eleggere e nominare è definito, a tempo opportuno,
dai responsabili dei gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali presenti in
Parrocchia, riuniti nella “Consulta parrocchiale delle aggregazioni laicali”
(CPAL), convocata e presieduta dal Parroco.
Tutti
i Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le
dimissioni, se accettate dal Presidente, comportano la sostituzione, se trattasi
di eletti dalla Comunità, con il chi immediatamente li segue per numero di
voti; se trattasi di scelti dal Parroco o dalle Comunità religiose, saranno
sostituiti con altri nominati dagli stessi.
I
nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
L’assenza
ingiustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive comporta la
decadenza dall’incarico.
Art.
5
La
Commissione preparatoria è costituita dal Parroco, che la presiede, dai membri
della Segreteria pastorale parrocchiale da lui nominati, e da un membro indicato
dalla Consulta delle aggregazioni laicali.
I
membri della Commissione non possono presentare la propria candidatura
nella stessa elezione.
La
Commissione preparatoria ha il compito di predisporre quanto necessario per il
corretto svolgimento delle elezioni, vigilare sul buon andamento delle stesse e
sensibilizzare la Comunità parrocchiale.
La
Commissione preparatoria decade all’atto della proclamazione degli eletti.
Art.
6
La
Commissione preparatoria indica la data e il luogo dell’elezione, lasciando un
congruo tempo previo per la presentazione delle disponibilità.
La
Commissione, inoltre, predispone la lista ufficiale dei candidati, decidendo in
maniera insindacabile sull’ammissibilità delle disponibilità, presentate per
iscritto e nel termine indicato.
La
lista predisposta conterrà un numero di candidati non superiore al quadruplo
dei Consiglieri da eleggere e dovrà restare affissa in Chiesa e nella Casa
parrocchiale per un periodo che comprenda almeno le due domeniche precedenti
alle votazioni.
Sono
elettori tutti i fedeli che partecipano alla vita parrocchiale e che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età.
Si
possono esprimere massimo quattro voti.
Art.
7
Spetta
alla Commissione preparatoria nominare gli scrutatori che presteranno servizio
al seggio, stabilire gli orari di svolgimento delle votazioni e indicare i tempi
e le modalità con cui si procederà allo spoglio delle schede.
Risulteranno
eletti i candidati che avranno ottenuto più voti.
Per
derimere una eventuale parità si procederà mediante sorteggio.
Art.8
Il
Presidente del CPP è il Parroco, a cui spetta, se lo ritiene opportuno,
confermare e rendere esecutive le proposte approvate dal Consiglio.
Il
Presidente, inoltre, convoca il Consiglio e stabilisce l’ordine del giorno,
sentito il Comitato di presidenza.
Art.
9
Il
Comitato di presidenza è costituito, oltre che dal Presidente, da tre membri
eletti dal Consiglio pastorale al proprio interno e da un membro, scelto dal
Parroco, che funge da Segretario del CPP.
I
membri del Comitato coadiuvano il Presidente nella conduzione delle attività
del Consiglio e per assicurare il buon andamento delle riunioni.
Si
riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei
membri.
Art.
10
Il
Segretario del CPP ha il compito di:
a)
tenere aggiornato l’elenco dei membri del Consiglio;
b)
comunicare l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno;
c)
prendere nota delle presenze e delle assenze nelle assemblee ed eventuali
giustificazioni;
d)
redigere i verbali delle varie sedute, che saranno sottoposti
all’approvazione del Consiglio nelle sedute successive;
e)
tenere un archivio con tutti gli atti del Consiglio e del Comitato di
presidenza.
Art.
11
Il
Consiglio pastorale stabilisce delle Commissioni di lavoro a cui possono essere
chiamati a partecipare anche alcuni membri esterni al Consiglio.
Le
Commissioni hanno il compito, nell’ambito delle funzioni loro assegnate dal
Consiglio pastorale, di studiare alcune particolari materie o questioni e di
proporre adeguate soluzioni al Consiglio.
Almeno
due volte l’anno il Comitato di presidenza incontra tutti i Referenti delle
singole Commissioni, al fine di coordinare il lavoro delle stesse e armonizzarlo
con quello del CPP.
Art.
12
Il
Presidente, sentito il Comitato di presidenza, può invitare degli esperti alle
riunioni del CPP per affrontare alcune questioni o problemi particolari.
I
membri del CPAE sono sempre invitati, senza diritto di voto, a tutte le riunioni
in cui si trattano questioni economiche.
Art.
13
Il
CPP si riunisce almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che il
Presidente, sentito il Comitato di presidenza, lo riterrà necessario.
La
convocazione e l’ordine del giorno saranno inviati ai membri del Consiglio con
la modalità che sarà stabilita dal Comitato di presidenza, anche con pubblica
affissione nella Chiesa o per via telefonica o con altro mezzo, almeno dieci
giorni prima della data della riunione.
Ogni
Consigliere può presentare al Comitato di presidenza gli argomenti che ritiene
utile proporre all’attenzione del CPP.
Art.
14
Per
la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta
dei membri del Consiglio. Tutti i Consiglieri possono, e in alcune circostanze
devono, esprimere il loro parere sulle questioni affrontate nelle riunioni,
avendo sempre come loro unico interesse il bene della Comunità ecclesiale.
Il
parere sulle proposte, eventualmente messe al voto dal Presidente, è espresso
in forma palese.
Il
Consiglio può attivare gli strumenti ritenuti idonei per coinvolgere la Comunità
parrocchiale e per comunicare le proprie determinazioni.
Art.
15
Lo
Statuto è approvato ed emendato dal CPP a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le
modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dall’Autorità
ecclesiastica competente.
Per
quanto non è regolato nel presente Statuto ci si attiene alla normativa
canonica ed alle disposizioni dei legittimi Pastori.
Tivoli, 01 novembre 2005
Fr. Fabio Berti OFM
Parroco