STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI S. CROCE IN TIVOLI

 

 

Art. 1

Il “Consiglio Pastorale Parrocchiale” (CPP) è un organismo ecclesiale per la promozione della comunione e della partecipazione alla vita e all’attività pastorale della Parrocchia. Esso è presieduto dal Parroco e ha funzione consultiva.

 

Art. 2

E’ compito del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

a)              studiare il Piano pastorale della Diocesi;

b)              esaminare la situazione della Parrocchia in relazione al Piano medesimo;

c)               predisporre e verificare le linee pastorali e i progetti della Comunità parrocchiale;

d)              animare e coordinare le attività e le iniziative pastorali, fatte salve le prerogative del “Consiglio parrocchiale per gli affari economici” (CPAE) e l’autonomia interna delle aggregazioni ecclesiali.

 

Art. 3

Il Consiglio pastorale è composto dal Parroco, dai Vicari parrocchiali, da un rappresentante per ogni Comunità religiosa presente nel territorio parrocchiale, e da fedeli laici e religiosi.

Possono essere membri del Consiglio pastorale quei fedeli maggiorenni, battezzati e cresimati, che siano canonicamente domiciliati nella Parrocchia o stabilmente operanti in essa.

 

Art. 4

I membri non di diritto del Consiglio, in numero compreso tra i 12 e i 20, sono per metà eletti dai fedeli della Comunità parrocchiale e per metà nominati dal Parroco tra i consacrati e i membri delle aggregazioni laicali operanti in Parrocchia.

Il numero dei Consiglieri da eleggere e nominare è definito, a tempo opportuno, dai responsabili dei gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali presenti in Parrocchia, riuniti nella “Consulta parrocchiale delle aggregazioni laicali” (CPAL), convocata e presieduta dal Parroco.

Tutti i Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le dimissioni, se accettate dal Presidente, comportano la sostituzione, se trattasi di eletti dalla Comunità, con il chi immediatamente li segue per numero di voti; se trattasi di scelti dal Parroco o dalle Comunità religiose, saranno sostituiti con altri nominati dagli stessi.

I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

L’assenza ingiustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall’incarico.

 

Art. 5

La Commissione preparatoria è costituita dal Parroco, che la presiede, dai membri della Segreteria pastorale parrocchiale da lui nominati, e da un membro indicato dalla Consulta delle aggregazioni laicali.

I  membri della Commissione non possono presentare la propria candidatura nella stessa elezione.

La Commissione preparatoria ha il compito di predisporre quanto necessario per il corretto svolgimento delle elezioni, vigilare sul buon andamento delle stesse e sensibilizzare la Comunità parrocchiale.

La Commissione preparatoria decade all’atto della proclamazione degli eletti.

 

Art. 6

La Commissione preparatoria indica la data e il luogo dell’elezione, lasciando un congruo tempo previo per la presentazione delle disponibilità.

La Commissione, inoltre, predispone la lista ufficiale dei candidati, decidendo in maniera insindacabile sull’ammissibilità delle disponibilità, presentate per iscritto e nel termine indicato.

La lista predisposta conterrà un numero di candidati non superiore al quadruplo dei Consiglieri da eleggere e dovrà restare affissa in Chiesa e nella Casa parrocchiale per un periodo che comprenda almeno le due domeniche precedenti alle votazioni.

Sono elettori tutti i fedeli che partecipano alla vita parrocchiale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Si possono esprimere massimo quattro voti.

 

Art. 7

Spetta alla Commissione preparatoria nominare gli scrutatori che presteranno servizio al seggio, stabilire gli orari di svolgimento delle votazioni e indicare i tempi e le modalità con cui si procederà allo spoglio delle schede.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto più voti.

Per derimere una eventuale parità si procederà mediante sorteggio.

 

Art.8

Il Presidente del CPP è il Parroco, a cui spetta, se lo ritiene opportuno, confermare e rendere esecutive le proposte approvate dal Consiglio.

Il Presidente, inoltre, convoca il Consiglio e stabilisce l’ordine del giorno, sentito il Comitato di presidenza.

 

Art. 9

Il Comitato di presidenza è costituito, oltre che dal Presidente, da tre membri eletti dal Consiglio pastorale al proprio interno e da un membro, scelto dal Parroco, che funge da Segretario del CPP.

I membri del Comitato coadiuvano il Presidente nella conduzione delle attività del Consiglio e per assicurare il buon andamento delle riunioni.

Si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei membri.

 

Art. 10

Il Segretario del CPP ha il compito di:

a)              tenere aggiornato l’elenco dei membri del Consiglio;

b)              comunicare l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno;

c)               prendere nota delle presenze e delle assenze nelle assemblee ed eventuali giustificazioni;

d)              redigere i verbali delle varie sedute, che saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio nelle sedute successive;

e)              tenere un archivio con tutti gli atti del Consiglio e del Comitato di presidenza.

 

 

 

Art. 11

Il Consiglio pastorale stabilisce delle Commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare anche alcuni membri esterni al Consiglio.

Le Commissioni hanno il compito, nell’ambito delle funzioni loro assegnate dal Consiglio pastorale, di studiare alcune particolari materie o questioni e di proporre adeguate soluzioni al Consiglio.

Almeno due volte l’anno il Comitato di presidenza incontra tutti i Referenti delle singole Commissioni, al fine di coordinare il lavoro delle stesse e armonizzarlo con quello del CPP.

 

Art. 12

Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, può invitare degli esperti alle riunioni del CPP per affrontare alcune questioni o problemi particolari.

I membri del CPAE sono sempre invitati, senza diritto di voto, a tutte le riunioni in cui si trattano questioni economiche.

 

Art. 13

Il CPP si riunisce almeno quattro volte l’anno e tutte le volte che il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, lo riterrà necessario.

La convocazione e l’ordine del giorno saranno inviati ai membri del Consiglio con la modalità che sarà stabilita dal Comitato di presidenza, anche con pubblica affissione nella Chiesa o per via telefonica o con altro mezzo, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Ogni Consigliere può presentare al Comitato di presidenza gli argomenti che ritiene utile proporre all’attenzione del CPP.

 

Art. 14

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Tutti i Consiglieri possono, e in alcune circostanze devono, esprimere il loro parere sulle questioni affrontate nelle riunioni, avendo sempre come loro unico interesse il bene della Comunità ecclesiale.

Il parere sulle proposte, eventualmente messe al voto dal Presidente, è espresso in forma palese.

Il Consiglio può attivare gli strumenti ritenuti idonei per coinvolgere la Comunità parrocchiale e per comunicare le proprie determinazioni.

 

Art. 15

Lo Statuto è approvato ed emendato dal CPP a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dall’Autorità ecclesiastica competente.

Per quanto non è regolato nel presente Statuto ci si attiene alla normativa canonica ed alle disposizioni dei legittimi Pastori.

 

 

 

            Tivoli, 01 novembre 2005

 

 

                                                                                                  Fr. Fabio Berti OFM

                                                                                                            Parroco